Prescrizione della cartella,
la pretesa è nulla 
 

La prescrizione o la decadenza maturata prima della notifica della cartella di pagamento, sia pure non impugnata e resasi definitiva, rende la pretesa erariale estinta. A condizione, tuttavia, che l’intervenuta prescrizione o decadenza, siano eccepite dal contribuente nel ricorso di primo grado, impugnando un atto conseguente la stessa riscossione. Sono le interessanti conclusioni che si leggono nella sentenza n.93/2020 emessa dalla sezione prima della Commissione tributaria regionale della Basilicata e depositata in segreteria il 21 luglio scorso. La vertenza tratta di un ricorso presentato contro alcuni ruoli ricompresi nell’estratto che il contribuente aveva richiesto al concessionario alla riscossione di Potenza. Nel ricorso presentato, il contribuente eccepiva un difetto di notifica delle cartelle di pagamento che, a detta del ricorrente, erano state notificate ad un diverso numero civico rispetto alla sua abitazione. Costituendosi in giudizio, l’agente per la riscossione sosteneva la legittimità del proprio operato opponendo la regolarità della notifica, allegando le ricevute di ritorno relative all’invio delle raccomandate con cui erano state (correttamente) notificate le cartelle. La Commissione tributaria provinciale di Potenza rigettava il ricorso condannando il contribuente alle spese processuali. La Commissione regionale della Basilicata ha completamente ribaltato la decisione del primo collegio ed annullato la pretesa. Il collegio regionale ha annullato le cartelle impugnate con l’estratto di ruolo, stabilendo che, un eventuale vizio di prescrizione e/o decadenza eccepito in primo grado nella fase di riscossione delle cartelle (anche correttamente notificate e non opposte) rende effettiva e non sanabile la prescrizione o decadenza eccepite dal contribuente in primo grado; infatti le cartelle di pagamento erano state notificate oltre il tempo utile per evitare l’effetto estintivo per prescrizione o decadenza come sostenuto dal contribuente già in Commissione provinciale. la Commissione, regionale, accogliendo l’appello del contribuente, per la particolarità della questione ed il contegno collaborativo dimostrato dalle parti, ha compensato le spese di lite.